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Aggiornamenti  

FISC0 E CONTABILITA'

  LE NUOVE SCADENZE DI UNICO
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 520/02
CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO BIENNALE 09.02.2004
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS) - IMPATTO FISCALE 09.02.2004
CONTRATTO A PROGETTO ( Legge BIAGI ) 09.02.2004
L'INAIL RISARCISCE IL MOBBING SUL LAVORO 09.02.2004
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
  NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI
  SEMPLIFICAZIONI DEL D.LGS 626/94 PER PICCOLE AZIENDE
  VIDEOTERMINALI:CAMBIA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
  LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N.39 del 03.12.03 09.02.2004
MISURAZIONI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DPR 462/01 09.02.2004
LE NUOVE SCADENZE DI UNICO:
Lo spostamento dei termini di versamento delle imposte dovute con il modello UNICO/2001
modifica le modalità delle scadenze del pagamento rateale come risulta dai seguenti prospetti:

TITOLARI DI PARTITA IVA:

Rata Scadenza Interessi in %
1 20 - 06 - 01 0
2 16 - 07 - 01 0,43
3 16 - 08 - 01 0,93
4 17 - 09 - 01 1,43
5 16 - 10 - 01 1,93
6 16 - 11 - 01 2,43

                                             PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA:

Rata

Scadenza

Interessi %

1

20 - 06 - 01

0

2

02 - 07 - 01 0,17

3

31 - 07 - 01

0,67

4

31 - 08 - 01

1,17

5

01 - 10 - 01

1,67

6

31 - 10 - 01

2,17

7

30 - 11 - 01

2,67

 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 520/02

- La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'Art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs 546 del 31.12.92 sul contenzioso tributario, nella parte in cui non consentiva, i fini della costituzione in giudizio delle parti, il deposito del ricorso e relativo fascicolo nella Segreteria delle Commissioni Tributarie a mezzo del servizio postale.

La Corte afferma che "di conseguenza non può porsi in dubbio la ammissibilità delle questioni sollevate dai giudici rimettenti, che si presentano come pregiudiziali rispetto ai giudizi principali" e continua dicendo che "il progresso dei sistemi di trasmissione informatici e telematici, che hanno trovato puntuale applicazione in tutti i sistemi processuali, a cominciare da quello civile, amministrativo ed in quello dinanzi alla Corte dei conti si applica anche alla costituzione in giudizio, alla iscrizione a ruolo e al deposito di documenti probatori . . . con il conforto della dottrina che stabili' espressamente che il ricorso per Cassazione andava consegnato in cancelleria mediante spedizione per posta"

La sentenza esaminata risolve, definitivamente, il problema che nel corso del decennio di vigenza della norma, si è presentato con le numerose pronuncie di inammissibilità da parte delle Commissioni Tributarie sul mancato deposito del ricorso personalmente presso le Segreterie delle Commissioni stesse.

 

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO BIENNALE

LA  LEGGE 350/03 prevede la possibilità di esercitare una opzione entro il 16.03.04   (salvo proroghe) per poter applicare il concordato preventivo biennale per gli anni 2003 e 2004.

L'Istituto prevede la possibilità di applicare una maggiorazione sia sui ricavi (8%) che sui redditi (7%) dell'anno 2001 per ottenere ricavi e redditi per l'anno 2003 e parimenti applicare una maggiorazione del 5% sui ricavi ottenuti per il  2003 e del 3,5% sui redditi ottenuti per il 2003 per ottenere i ricavi e redditi per il 2004.

VANTAGGI:

- Sulla eccedenza del reddito, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta 2001 si potrà applicare l'aliquota del 23% o del 33% se il reddito relativo al periodo di imposta 2001 è superiore a cento mila Euro.

-  I poteri della Amministrazione finanziaria vengono limitati.

-  Viene determinata la sospensione dell'obbligo della emissione dello scontrino e del la ricevuta fiscale, a condizione che il Cliente non li richieda espressamente.

Per maggiori informazioni telefonate allo 011/282308.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS) - IMPATTO FISCALE

L' UE ha adottato in modo definitivo i principi contabili internazionali con Regolamento 1725/03. Tale recepimento pone alcuni problemi di adeguamento delle disposizioni in materia di bilancio che il ns. Legislatore cerca di risolvere con la Legge comunitaria all'Art.25 lettera h prevedendo un coordinamento tra le disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione degli IAS.

Potranno adottare tale facoltà le imprese non quotate eccetto quelle che redigono il bilancio in modo abbreviato, mentre le imprese quotate saranno tenute ad adottare tali principi.

I principi internazionali fanno prevalere sempre la rappresentazione in base alla sostanza e alla realtà economica e non solamente in base alla forma legale e se questa è difforme prevale la prima.

Alcune problematiche fiscali riguardano :

Le rivalutazioni di immobilizzazioni

L'ammortamento dell'avviamento

Le spese pluriennali

L'accantonamenti a fondi

L'eventuale rivalutazione di imobilizzazini materiali, trattamento consentito dallo IAS 16, non avrà alcun effetto di carattere fiscale. La rivalutazione che transita nel patrimonio netto, impone di tenere conto di diversi valori civilistici e fiscali, con tutte le relative conseguenze con  riferimento agli ammortamenti e alla fiscalità differita.

L'avviamento, in alternativa al normale ammortamento, potrà non essere ammortizzato, ma sarà soggetto a una verifica annuale del valore: si tratta dell'impairment test. Se emerge una svalutazione, le attuali norme fiscali, confermate per il momento dalla riforma, non ne consentirebbero la deducibilità fiscale: tuttavia, sarà possibile dedurre l'ammortamento, utilizzando l'apposito prospetto, previsto dalla riforma.

Le spese pluriennali non esistono per lo IAS 38, che prevede l'imputazione al conto economico dei costi non rappresentati da beni economicamente identificabili. Ai fini fiscali, tuttavia, non  esistono problemi: l'articolo 74 consente la deducibilità, in un solo esercizio, delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e di tutte le altre spese relative a più esercizi di cui al comma 3.

Con riferimento a queste ultime si vedano le circolari n.73/E/94 e n.108/E/96. La norma è confer mata dalla bozza di riforma fiscale.

Gli accantonamenti a fondi, previsti dallo IAS 37, impongono le variazioni fiscali in tutti i casi in cui le norme tributarie non consentono la deducibilità dell'accantonamento; la situazione non cambia rispetto a quella attuale, in quanto il principio contabile nazionale n. 19 è in sintonia con lo IAS 37.

Siamo disponibili ad esaminare le problematiche inerenti con interveno mirato alle esigenze del Cliente con consulenze di professionisti abilitati, telefonando allo  011/282308.

CONTRATTO A PROGETTO  ( Legge BIAGI )

LA CIRCOLARE N. 1/2004 del Ministero del Lavoro illustra la riforma delle co.co.co. attuata del     D.lgs  276/03.

I punti salienti sono che il progetto è un modo di organizzare l'attività lavorativa; definisce infatti una collaborazione coordinata e continuativa: l'autonomia del collaboratore, il coordinamento con il  committtente e l'irrilevanza del tempo nell'esecuzione della prestazione. Piena libertà sulla determinazione del compenso che potrà anche essere escluso o ridotto quando il risultato non venga perseguito o la sua qualità ne comprometta l'utilità. Inoltre, le prestazioni occasionali non superiori a 30 giorni nell'anno solare e di compenso non superiore a Euro 5.000,00 vanno valutate con riferimento allo stesso committente.

Siamo disponibili ad esaminare le problematiche inerenti con interveno mirato alle esigenze del Cliente con consulenze di professionisti abilitati, telefonando allo  011/282308.

 

L'INAIL RISARCISCE IL MOBBING SUL LAVORO

L'INAIL con circolare n. 71/03 ha dato il via libera dal 17.12.03 al nuovo regime di tutela del mobbing sul lavoro, inteso come l'esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo oppure  l'assegnazione di ripetuti trasferimenti o, ancora , la mancata assegnazione di strumenti di lavoro, costituenti ricorrenti  "costrizioni organizzative" che possono condurre il lavoratore a soffrire di disturbi spichici degni di risarcimento da parte dell'Inail.

L'estensione della tutela al rischio legato a patologie  psichiche determinate dalle condizioni or ganizzative/ambientali di lavoro trova fondamento giuridico nella sentenza della Corte Costitu zionale n. 179/88 e nel D.lgs 38/00. Pertanto, sono da considerare malattie professionali non soltanto quelle elencate nelle apposite tabelle di Legge, ma ogni malattia a patto che ne sia dimostrata la causa lavorativa.

La tutela dal danno biologico ha operato una trasformazione del sistema indennitario Inail, per   comprendervi il nuovo risarcimento, individuando tre classi di postumi:

1) inferiori al 6% - zona franchigia, nessun indennizzo

2) pari o superiori al 6% ma inferiori al 16% - indennizzo in capitale del danno biologico

3) pari o superiori al 16% e fino al 100% - indennizzo del danno biologico più indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione, sotto forma di una unica rendita.

Siamo a Vs. disposizione per consulenze ad opera di professionisti abilitati, telefonando allo 011/282308.

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

Il Comportamento

- Le prime difese contro gli infortuni sul lavoro sono la condotta prudente e l'attenzione. Quindi, si devono evitare gli scherzi pericolosi e le azioni che possono essere motivo di distrazione o arrecare danno ai colleghi di lavoro. Inoltre, prima di iniziare un lavoro è buona abitudine assicurarsi di non mettere nessuno in condizione di pericolo.
- Condotta e attenzione non bastano. Servono l'esperienza e le conoscenze maturate da tutti.
Pertanto è necessario:

1. Osservare le disposizioni dei Superiori.
2. Non eseguire manovre non di propria competenza o di cui non si ha perfetta conoscenza.
3. Usare i dispositivi di protezione individuale.
4. Segnalare ai Superiori i guasti riscontrati.
5. Non rimuovere i dispositivi di sicurezza (schermi, aspirazione, scocche, ecc.)
6. Segnalare tempestivamente gli infortuni subiti o di cui si è venuti a conoscenza, anche se non sembrano gravi. Gli unici in grado di giudicare sono i medici.

La Segnaletica

- E' ROSSA e di forma circolare per i DIVIETI. E' anche usata per l'antincendio ma non è di forma circolare.
- E' GIALLA e di forma triangolare per i PERICOLI.
- E' AZZURRA per gli OBBLIGHI.
- E' VERDE per la segnaletica di SICUREZZA.

Il posto di lavoro

- Deve essere tenuto pulito e ordinato.
- Gli utensili non adoperati vanno tenuti negli appositi astucci. Quelli deteriorati o in cattive condizioni vanno sostituiti.

La protezione della Persona

- NON USARE indumenti con parti svolazzanti, scarpe con tacchi alti, sandali e zoccoli.
- NON USARE, in presenza di macchine con elementi in movimento, anelli, bracciali, e collane.
- USARE costantemente la dotazione personale di grembiuli, tute, scarpe e guanti antinfortunistici. Richiederne la sostituzione in caso di deterioramento.

Il sollevamento e trasporto di pesi

- Usare sempre i carrelli. NON TIRARLI MA SPINGERLI. Quando non in uso vanno parcheggiati in apposite aree individuate e protette.
- Durante il trasporto a braccia evitare di flettere il tronco.
- Assicurarsi che il carico abbia una buona presa manuale. Se troppo pesante richiedere l'intervento di uno o più compagni di lavoro.
- Non depositare i carichi in vicinanza di scale, impianti antincendio, mezzi di pronto soccorso e luoghi di passaggio.

La circolazione interna

- Rispettare la segnaletica di sicurezza.
- NON CORRERE all'uscita dei locali e degli edifici, in occasione della bollatura o firma di presenza al lavoro, sulle scale e nei corridoi. Guadagnare qualche secondo non vale un infortunio!
- Non farsi trasportare da veicoli o carrelli impiegabili solo per i materiali.
- Non sostare nelle zone di carico o scarico.

L'elettricità

- Non effettuare allacciamenti di fortuna in mancanza di prese o spine idonee.
- Disinserendo una spina non tirare il cavo ma impugnare la spina stessa.
- Non aprire gli armadi e i contenitori di apparecchiature né tantomeno effettuarvi interventi.

Incendio

- Rispettare i divieti di fumo. Deporre mozziconi e cerini negli appositi contenitori.
- Non depositare materiali davanti a estintori e bocchette antincendio.
- Non usare acqua per spegnere fiamme su apparecchiature elettriche in tensione.
- In caso di incendio:

1. Mantenere la calma.
2. Azionare immediatamente i sistemi di allarme e gli estintori.
3. Richiedere l'intervento dei VV.FF. e dei Superiori.

L'igiene personale

Per attività insudicianti si devono utilizzare e richiedere opportuni detergenti.
Per la pulizia della persona è nocivo utilizzare solventi, olii e benzine.
Gli stracci imbrattati non vanno tenuti in tasca.
Usare armadietti personali per la custodia degli indumenti.

L'alimentazione

- I cibi, proporzionati rispetto al dispendio d'energie e correttamente ripartiti nell'arco della giornata, devono essere equilibrati e vanno consumati in appositi locali predisposti.
- Fra le bevande, durante il lavoro, sono da evitarsi quelle alcooliche.
- Cautela deve essere posta per le bevande ghiacciate.

Il soccorso agli infortunati

- Agire con prudenza, e, se il caso lo consente , eliminare la causa dell'infortunio.
- Non sottoporre l'infortunato a movimenti inutili.
- Non muovere assolutamente i sospetti di frattura, i traumatizzati alla colonna vertebrale e al cranio.
- Non somministrare bevande o altre sostanze.
- Slacciare gli indumenti che ostacolano la respirazione.
- Se l'infortunato non respira chi è in grado può effettuare la respirazione artificiale.
- Attivarsi ai fini dell'intervento di medici e/o ambulanza ovvero per il trasporto al più vicino punto di pronto soccorso.

 

 

SEMPLIFICAZIONI DEL D.LGS 626/94 PER PICCOLE AZIENDE
 

Sta per essere approvata dal Parlamento una delega al Governo per la riforma del D.lgs 626//94 affinchè adotti "misure tecniche e amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali e organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese anche agricole, forestali e zootecniche"
Tra l'altro segnaliamo:
Aziende fino a dieci dipendenti:
- Valutazione dei rischi: autocertificazione
- Esercizio diretto dei compito d Rspp, prevenzione incendi, evacuazione
Aziende fino a quindici dipendenti:
- Piano di sicurezza semplificato
- Esercizio diretto compito Rspp, prevenzione incendi, evacuzione
Aziende industriali fino a trenta addetti:
- Piano di sicurezza semplificato
- Riunione periodica
- Esercizio diretto compito Rspp, prevenzione incendi, evacuazione

 

  VIDEOTERMINALI:CAMBIA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
 

La circolare n° 16 del 25-01-01 del Ministero del Lavoro considera le disposizioni previste dalla legge n° 422 del 29-12-00 che modifica il D.LGS 626/94 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.
I datori di lavoro dovranno, pertanto, al più presto provvedere a valutare la necessità o meno di nuove misure di prevenzione o protezione, nei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

La legge 422/00 ha stabilitoche è addetto al videoterminale il lavoratore che utilizza il VDT in modo sistematico e abituale per 20 ore settimanali, estendendo l'ambito di applicazione delle norme di tutela.

Come conseguenza di quanto sopra ogni datore di lavoro dovrà provvedere alla nomina del medico competente che dovrà redigere un piano di programmazione e attuazione delle visite preventive e periodiche e un piano specifico di informazione e formazione.

Inoltre sarà necessario previa consultazione del rappresentante dei lavoratori e con l'ausilio del medico competente aggiornare la valutazione dei rischi come da D.LGS 626/94.

Per informazioni sui servizi di supporto a Medici e Tecnici competenti della Ns. Società potrete telefonare al n° 011/282308-

 

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N.39 del 03.12.03

- La circolare del ministero del lavoro n.39 del 03.12.03 in meritoalle nuove norme introdotte dal D.lgs 195/03 risponde a una serie di quesiti:

Responsabili del servizio di  prevenzione e protezione interno ed esterno all'Azienda:

è necessario essere in possesso di diploma d'istruzione secondaria tecnica o di Laurea o Laurea triennale  ( ingegneria della sicurezza e protezione, scienze della sicurezza e protezione, tecnico della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro).

Anche tali Soggetti devono frequentare corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale.

Chi non è in possesso di tali titoli di studio:

potrà svolgere tale funzione nel caso in cui possa dimostrare di averla effettuata per almeno sei mesi e che sia in corso di svolgimento, circostanza che deve essere dimostrata da lettera di incarico. Inoltre dovrà frequentare un corso specifico di formazione e corsi successivi di aggiornamento periodico.

Si rilasciano preventivi mirati a seguito di sopralluogo con impegno da parte di tecnici abilitati liberi professionisti ad assumere tale funzione con contratto in abbonamento che prevede una verifica annuale del luogo di lavoro e l'aggiornamento informativo al Cliente sugli adempimenti nuovi o ripetitivi di Legge, telefonando allo 011/282308.

 

 

MISURAZIONI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DPR 462/01

LE CERTIFICAZIONI delle misurazioni potranno essere effettuate, esclusivamente,  da Organismi certificatori autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive secondo le seguenti aree di abilitazione:

1) Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

2) Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V

3) Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V

4) Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

Si rilasciano preventivi mirati di intervento a seguito di sopralluogo del luogo di lavoro secondo una convenzione stipulata dalla ns. società con Organismi autorizzati, telefonando allo 011/282308. 

 

 

Se avete domande o commenti su questo sito web, scrivete a saeca@saeca.it