S A E C A s.r.l.

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Aggiornamenti  

 

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI (2/2004)

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI (3/2005)

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI (5/2006)

 

FISCO E CONTABILITA'
INVIO CLIENTI E FORNITORI DELL'ANNO PECEDENTE
Marzo 2007
REVERSE CHARGE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA Marzo 2007
NUOVI INDICATORI AL TEST GERICO Marzo 2007
INDEDUCIBILITA' DEI TERRENI SOTTOSTANTI AGLI IMMOBILI Marzo 2007
IMPORTI NELLE FATTURE DEI CLIENTI Marzo 2007
   
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
  TRATTATO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO Marzo 2007
  MANCATA COMUNICAZIONE DEL RSSP Marzo 2007
  REDAZIONE DEL DOCUMENTO POS
Marzo 2007
 
 
LAVORO E PREVIDENZA

  SANZIONE PER MANCATA TENUTA/ESIBIZIONE DEI LIBRI PAGA

Marzo 2007

PAGAMENTO TELEMATICO DELL'F24 Marzo 2007
LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE PER I LAVORATORI SUBORDINATI Marzo 2007
   
AVVISI IMPORTANTI
 
  CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI
 
  INTERMEDIAZIONE DEL LAVORO - SELEZIONE DEL PERSONALE - FORMAZIONE PROFESSIONALE
 
  LEASING DI BENI ED IMMOBILI
 

 

INVIO CLIENTI E FORNITORI DELL'ANNO PECEDENTE

Entro il 29 Aprile di ogni anno si dovrà inviare telematicamente gli elenchi
clienti e fornitori dell'anno precedente. Per ogni cliente e fornitore dovrà
essere comunicato a norma del comma 337 il codice fiscale (non richiesto
per il 2006 nell'elenco clienti), la partita Iva, l'imponibile, l'imposta Iva, le
operazioni non imponibili e quelle esenti. Pertanto si raccomanda di richie
dere a tutti i clienti e fornitori la dichiarazione della loro anagrafica firmata
e in particolar modo per le ditte individuali controllare prima di consegnarci
le fatture clienti o fornitori che compaia su queste il codice fiscale alpha-nu
merico oltre che la partita Iva.

 

REVERSE CHARGE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Dal 01/01/2007 è entrato in vigore il reverse charge nel settore dell'edilizia.
La circolare 37/E del 29/12/06 fornisce le istruzioni per l'applicazine del com
ma 44. La regola introdotta prevede il meccanismo dell'inversione contabi
le che si applica alle prestazioni di servizi compresa la prestazione di mano
dopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l'attività di costruzione o di ristrutturazioni di immobi
li, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltaore.
La regola dell'inversione contabile comporta che il destinatario della cessio
ne o della prestazione, risulta obbligato all'assolvimento del pagamento del
l'imposta, in luogo del cedente o del prestatore. Il subappaltatore dovrà emet
tere fattura senza Iva, mentre il debitore d'imposta è il soggetto passivo nei
cui confronti tali operazioni sono rese che dovrà: integrare la fattura con l'in
dicazione dell'aliquota e della relativa imposta, annotarla nel registro delle
fatture emesse entro quindici giorni dal ricevimento e annotarla ai fini della
detrazione anche nel registro degli acquisti.
Si segnala che l'art. 35 della Legge 248/06 prevede la responsabilità solida
le dell'appaltatore con il subappaltante per l'effettuazione dei versamenti
delle ritenute fiscali e contributive previdenziali e assicurative. Viene, per
tanto, estesa alle ritenute sui reddito di lavoro dipendente la responsabili
tà solidale già prevista in ambito retributivo e contributivo dall'art. 29 D.lgs
276/03 per i rapporti tra committente o datore di lavoro e appaltatore. L'ap
paltatore ha però la possibilità di esonerarsi da ogni responsabiltià solida
le richiedendo al suo subappaltatore la presentazione di idonea documen
tazione, atta a confermare la regolarità dei versamenti fiscali, previdenza
li e assicurativi da questi dovuti; l'esimente, implica un attivo coinvolgimen
to dell'appaltatore nell'opera di controllo del comportamento della contro
parte. Tale controllo deve avvenire prima del pagamento del corrispettivo
dovuto, consentendogli di sospendere legittimamente la corresponsione
dell'importo pattuito con il subappaltarore sino a quando questi non produ
ca gli atti comprovanti la tempistività dei versamenti di legge.
Il committente che non effettui tali verifiche, sarà passibile di una sanzio
ne amministrativa da un minimo di Euro 2000,00 a un massimo di Euro
200000,00

 

 

NUOVI INDICATORI AL TEST GERICO

Sono previsti nuovi indicatori al test di Gerico per gli studi di settore:
individuazione degli indicatori di normalità economica; determinazione dei
valori dei predetti indicatori ritenuti normali nel settore di appartenenza
del contribuente; calcolo degli indicatori risultanti dalla dichiarazione del
contribuente; confronto tra indicatori dichiarati e quelli normali del setto
re; individuazione del coefficiente di conversione della eventuale incoe
renza in ricavi/compensi; determinazione dei maggiori ricavi/compensi
mediante la moltiplicazione del coefficiente per il differenziale tra il dato
dichiarato e quello normale. Il fine di tale pianificazione è la ricostruzione
del conto economico del contribuente, da effettuarsi in riferimento ai dati
contenuti nella dichiarazione, al fine di individuare possibili incoerenze
dei principali componenti negativi: l'utilizzo di beni strumentali, la rotazio
ne di magazzino, l'incidenza di produttività per addetto, l'incidenza degli
altri componenti negativi. Pertanto, già per il periodo di imposta 2006, se
condo l'Agenzia delle Entrate, essere congrui non è più sufficiente. Infat
ti è necessario essere in linea con i suddetti nuovi indicatori di normalità
economica per non essere oggetto di avviso di accertamento automatico.
Rilevante, comunque, rimane la questione se gli studi di settore sono pre
sunzioni semplici o legali in quanto questi elementi siano "gravi, precisi e
concordanti"

 

 

INDEDUCIBILITA' DEI TERRENI SOTTOSTANTI AGLI IMMOBILI

La circolare 1/E/07 del 19.1.07 dell'Agenzia delle Entrate in merito alla inde
ducibilità dei terreni sottostanti agli immobili strumentali ha precisato che
per i leasing stipulati in periodi di imposta precedenti al 2006, la quota capi
tale fiscalmente deducibile è pari alla quota capitale complessiva relativa al
fabbricato ottenuta applicando la percentuale del 30% sul valore del fabbri
cato, decurtata del totale delle quote capitale già dedotte interamente riferi
bili al fabbricato. La disposizione è applicabile anche agli impianti e ai mac
chinari infissi al suolo, se realizzano una struttura che, nel complesso, co
stituisce un'unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano. Il totale degli
interessi passivi deducibili compresi nella quota dei canoni del leasing è
determinato in base al conteggio previsto per l'Irap.

 

 

IMPORTI NELLE FATTURE DEI CLIENTI

E' obbligatorio indicare nelle fatture clienti gli importi dei lavori di mano
d'opera distinti dalle forniture.

 

 

TRATTATO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

E' in arrivo il T.U. sulla sicurezza sul lavoro che cercherà di consolidare
una cultura più attenta alla sicurezza e alla dignità di chi lavora. Verranno
premiati i virtuosi con una diminuzione dei premi Inail ma anche verranno
resi più severi e rigorosi gli appalti. Le direttrici della nuova strategia sa
ranno: fondi Inail investiti in sicurezza, rafforzamento dei dipartamenti di
prevenzione Asl e un patto per la salute nei luoghi di lavoro.

 

 

MANCATA COMUNICAZIONE DEL RSSP

La mancata comunicazione del RSSP è sanzionabile da Euro 2580,00 a
Euro 15490,00 sia dalla Dpl che dalla Asl, Organi ai quali la predetta comu
nicazione è dovuta. Lo ha precisato il Ministero del lavoro con nota proto
collo n. 843/07.

 

 

REDAZIONE DEL DOCUMENTO POS

Il Pos deve essere redatto dalle imprese edili esecutrici, con riferimento
ad ogni singolo cantiere, che eseguono i lavori indicati all'allegato 1 del
D.lgs 449/96. Nei casi di presenza in cantiere di soggetti incaricati della
fornitura di materiali e/o di attrezzature, le esigenze di sicurezza vanno
soddisfatte con l'attuazione di particolari disposizioni organizzativo-pro
cedurali quali lo scambio di informazioni, il coordinamento delle misure e
delle procedure di sicurezza, la cooperazione nelle fasi operative.

 

 

SANZIONE PER MANCATA TENUTA/ESIBIZIONE DEI LIBRI PAGA

E' stata elevata dal comma 1178 la sanzione per la mancata tenuta o esibi
zione dei libri paga, matricola e infortuni da Euro 4000,00 a Euro 12000,00 -
Pertanto, si consiglia di controllare la presenza in ditta di tali documenti
e del loro aggiornamento, in particolar modo del libro matricola per le as
sunzioni e licenziamenti e proroghe contrattuali. Inoltre è prevista una
maxisanzione per il lavoro sommerso che può costare da un minimo di
1500,00 Euro a un massimo di Euro 12000,00 oltre a Euro 150,00 al giorno
per ogni lavoratore. E' prevista una sanatoria entro il 30.9.07 a seguito
di un necessario accordo aziendale o territoriale con i Sindacati che do
vrà avvenire entro il 30/04/07.

 

 

PAGAMENTO TELEMATICO DELL'F24

Per tutti i titolari di partita Iva è obbligatorio il pagamento telematico del
F24 già esistente per le società di capitale. Gli inadempienti saranno gra
vemente sanzionati.

 

 

LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE PER I LAVORATORI SUBORDINATI

Le comunicazioni telematiche sia per i lavoratori subordinati che parasu
bordinati di assunzione, licenziamento, proroghe, cambio sedi e altre va
riazioni devono essere inviate al Centro per l'impiego entro il giorno pre
cedente all'evento.

 

 

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI

Le Banche grandi e piccole inizieranno a calcolare i requisiti patrimoniali
in base alle nuove regole di Basilea II a partire dal Gennaio 2008. Infatti la
Direttiva 2006/48/CE prevede che le norme comunitarie relative alla ado
zione dei metodi avanzati (sistema di rating interno) di misurazione dei
rischi di credito e operativi troveranno applicazione dal Gennaio 2008.
Nel 2007 le Banche potranno utilizzare il metodo standardizzato (sistema
di rating esterno). Diventa importante saper affrontare nel modo giusto ta
li problematiche per posizionarsi nel rapporto con le Banche, valorizzan
do le potanzialità finanziarie di ogni singola Azienda.

INTERPELLATECI - saeca@saeca.it - Vi metteremo in contatto con Esperti
che Vi aiuteranno con l'utilizzo di software testati con le Banche aD affron
tare Basilea II e le problematiche inerenti.

 

 

INTERMEDIAZIONE DEL LAVORO - SELEZIONE DEL PERSONALE -
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Intermediazione del lavoro - Selezione e ricerca del personale - Formazio
ne e ricollocamento professionale

INTERPELLATECI - saeca@saeca.it - Vi metteremo in contatto con Consu
lente del lavoro delegato ad espletare tali funzioni dalla Fondazione nazio
nale Consulenti per il lavoro, Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministe
ro del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

LEASING DI BENI ED IMMOBILI

Leasing di beni mobili e immobili - Recupero crediti -

INTERPELLATECI - saeca@saeca.it - Vi metteremo in contatto con Primarie
Agenzie abilitate alla stipula di contratti leasing o al recupero crediti.

 

 

Se avete domande o commenti su questo sito web, scrivete a saeca@saeca.it