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Aggiornamenti  

 

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI (2/2004)

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI (3/2005)

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI (5/2006)

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI (3/2007)

 

FISCO E CONTABILITA'
NUOVA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI PER LE SPA
Ottobre 2008
SISTEMA COMUNE IVA ESONERO PER I CONTRIBUENTI MINIMI Ottobre 2008
ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE CHIARIMENTI Ottobre 2008
NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE CONVERSIONE DEL D.L.112/2008 Ottobre 2008
CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK Ottobre 2008
  S.A.S. CESSIONE DI QUOTA DA PARTE DEL SOCIO ACCOMANDANTE
E ACCOMANDATARIO - DIFFERENTI REGIMI
Ottobre 2008
   
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
  D.LGS 9/4/2008 n.81 Ottobre 2008
  Art.3 CAMPO DI APPLICAZIONE Ottobre 2008
  Art.18 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Ottobre 2008
  Art.25 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
Ottobre 2008
  Art.28 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ottobre 2008
  Art.41 SORVEGLIANZA SANITARIA
Ottobre 2008
  ALLEGATO 3/A
Ottobre 2008
  ALLEGATO IV
Ottobre 2008
  NOTA INFORMATIVA RELATIVA AI RISCHI DERIVANTI DALL’ASSUNZIONE DI ALCOLICI E SOSTANZE STUPEFACENTI NEI LUOGHI DI LAVORO
Ottobre 2008
 
 
LAVORO E PREVIDENZA

  IL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Ottobre 2008

DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI Ottobre 2008

 

NUOVA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI PER LE SPA

Il D.lgs 4/8/2008 n. 142 in vigore dal 30/09/08, prevede una nuo
va disciplina dei conferimenti nel capitale sociale delle Spa di
versi dal denaro in sede di costituzione e di aumento del capi
tale stesso, dando così attuazione alla Direttiva 2006/68/CE che
modifica la Direttiva 77/91/CE sulla costituzione delle Spa e sul
la salvaguardia e sulle modificazioni del capitale sociale.
Viene previsto che: se il conferimento ha ad oggetto valori mobi
liari o strumenti del mercato monetario non occorrre la perizia
giurata se il loro valore non supera il prezzo medio ponderato al
quale siano stati negoziati nei sei mesi precedenti; se il conferi
mento ha ad oggetto beni o crediti non occorre la perizia nel caso
in cui il valore di tali beni non superi il valore equo risultante da
bilancio approvato da non più di un anno o il valore equo risultante
da una valutazione redatta in data non anteriore di oltre sei mesi.

 

SISTEMA COMUNE IVA ESONERO PER I CONTRIBUENTI MINIMI

In deroga all'art. 285, Direttiva del Consiglio Ue 28/11/2006 n. 2006/
112/CE, l'Italia è autorizzata ad esonerare dall'IVA, per il periodo dal
1/1/08 al 31/12/2010 i soggetti passivi IVA il cui volume di affari annuo
non supera Euro 30000. Inoltre, tale soglia può essere aumentata al
fine di mantenere il valore di esenzione in termini reali. Tale deci
sione scadrà quando entreranno in vigore le norme comunitarie che
fisseranno una soglia comune annua di volume di affari sotto la quale
si avrà l'esenzione IVA o, comunque, al più tardi il 31/12/2010

 

 

ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di
adesione integrale ai processi verbali di constatazione (pvc) in mate
ria di imposte dirette e di IVA come previsto dall'art. 5-bis, D.lgs 19/6/97
n. 218 come modificato dalla legge 133/08:

Vantaggi dell'adesione: si ricorda che la definizione anticipata garantis
ce una serie di vantaggi al contribuente, quali la riduzione delle sanzio
ni ad un ottavo del minimo previsto e la possibilità di rateizzare il paga
mento delle somme dovute senza la prestazione di garanzie.

Verbali oggetto di adesione: possono formare oggetto di adesione solo
i pvc che contengono la constatazione di violazioni sostanziali (no for
mali) relativamente alla disciplina delle imposte dirette e dell'IVA e del
l'Irap e delle addizionali regionale e comunale dell'Irpef e delle imposte
sostitutive, come per i contributi previdenziali e in generali ai pvc redat
ti dagli stessi Uffici competenti ad emettere avvisi di accertamento par
ziale.

Periodi d'imposta interessati: la definizione può riguardare solo i perio
di di imposta per i quali, alla consegna del pvc, siano già scaduti i termi
ni per la presentazione delle dichiarazioni, in quanto solo per questi è
possibile procedere con l'accertamento parziale. Per le società di per
sone, trasparenti, e consolidate, presentata la definizione per tali socie
tà dal legale rappresentante sarà possibile procedere alla definizione
di ogni socio.

Comunicazioni inammissibili: sono le comunicazioni presentate o spedi
te agli Uffici oltre i 30 giorni successivi a quello di consegna del pvc e
quelle effettuate non utilizzando il modello approvato e quelle prive
della copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore

 

 

NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE CONVERSIONE DEL D.L. 112/2008

La legge di conversione ha introdotto le seguenti novità in materia di
riscossione:
modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo,
antiriciclaggio, trasferimento del contante,
modifica della disciplina dei pagamenti.

 

 

CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK

La R.M. 5/8/2008 n. 346/E ha affrontato il caso di una società italiana che
intende stipulare un contratto di fornitura di semilavorati, da utilizzare
nell'ambito del proprio processo produttivo, con alcune società identifi
cate in Paesi extra UE, utilizzando lo schema contrattuale del consign
ment stock (contratto che prevede l'invio dei beni all'acquirente finale
senza trasferirne la proprietà, ma mettendo a disposizione i beni stessi
presso un suo deposito o un deposito gestito da Terzi cui l'acquirente
abbia esclusivo accesso).

 

 

S.A.S. CESSIONE DI QUOTA DA PARTE DEL SOCIO ACCOMANDANTE
E ACCOMANDATARIO - DIFFERENTI REGIMI

La posizione degli accomandatari, dalla disciplina della Sas è integralmen
te assimilata a quella dei soci di Snc; infatti, l'art. 2318 c. 1 del C.C. dispone
testualmente in tal senso. Sull'accomandatario incombe la responsabilità
illimitata e solidale per tutte le obbligazioni assunte dalla società, in caso
di cessione della quota. Per il socio accomandatario non è previsto per il
trasferimento della quota quello mortis causa, per il fatto che possono esi
stere un insieme di eredi tra i quali non è possibile conoscere chi possie
de i requisiti per fare l'amministratore ben preparato.
La quota dell'accomandante , invece, è trasferibile sia inter vivos che mor
tis causa come previsto dall'art. 2322 c. 1 del C.C.
La laboriosità della procedura e le alternative consentite sono da mettere
in rapporto con l'imprescindibile esigenza connessa al ruolo dell'accoman
datario, mentre si constata la relativa facilità di sostituire l'accomandante
da parte degli eredi. Il c. 2 dell'art. 2322 del C.C. sancisce che salvo diver
sa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con ef
fetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la mag
gioranza del capitale.


ATTENZIONE!Per maggiori approfondimenti: saeca@saeca.it
Faremo intervenire pro fessionista abilitato per affrontare le problematiche
inerenti e conseguenti.

 

 

D.LGS 9/4/2008 n.81

Il decreto legislativo 81/2008, conosciuto anche come TESTO UNICO
SULLA SICUREZZA, è l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto
2007 n.123,in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Questo decreto si prefigge l’obbiettivo di riformare e riassettare le norme
vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori riordinandole in un
unico testo normativo,nel rispetto delle normative comunitarie e delle
convenzioni internazionali in materia e in conformità all’articolo 117 del
la costituzione.
Vediamo di analizzare alcuni articoli che interessano l’attività del datore
di lavoro e del medico competente

 

 

Art.3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo decreto estende l’obbligo di sorveglianza sanitaria a tutti i settori di
attività,privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio;
Tutti i lavoratori sia subordinati che autonomi dovranno rientare nel computo
dei soggetti interessati dal decreto:
-Forze armate,Polizia,Vigili del fuoco,soccorso pubblico e difesa civile,strut
ture giudiziarie,penitenziarie,università,istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
organizzazioni di volontariato(legge n.266 agosto 1991),mezzi di trasporto aerei
e marittimi.
-Prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavo
ro(D.lgs n.276 settembre 2003)
-Lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi
-Lavoratori che effettuino prestazioni occasionali di tipo accessorio(ad esclu
sione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario,dell’insegnamento
privato supplementare e dell’assistenza domiciliare a bambini,anziani,amma
lati e disabili)
-Lavoratori a domicilio(legge n.877 dicembre 1973)
-Lavoratori subordinati a distanza con collegamento informatico o telematico
-Lavoratori autonomi di cui all’art.2222 del codice civile
-Componenti di impresa famigliare(art.230-bis CC)Piccoli imprenditori(Art.
2083 CC),Soci di società semplici settore agricolo
-Lavoratori stagionali.

 

 

Art.18 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve nominare il Medico Competente nei casi previsti dal
presente decreto,cioè nei casi in cui nella valutazione dei rischi emergano ri
schi lavorativi per i quali sia necessaria una Sorveglianza Sanitaria.Deve inol
tre richiedere al Medico l’osservanza degli obblighi previsti.

 

 

Art.25 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico deve collaborare alla valutazione dei rischi,anche ai fini della pro
grammazione del protocollo sanitario,intervenendo sulla predisposizione di
misure atte alla salute psico-fisica dei dipendenti;partecipa alla formazione
per la parte di sua competenza e all’organizzazione del primo soccorso.
Appare evidente che il medico , intervenendo in queste valutazioni , debba
essere interpellato durante la compilazione del documento e non al termine
della stessa.
-Programma ed effettua le visite in prima persona:la custodia di queste car
telle nelle unità produttive con più di 15 dipendenti può essere concordata
col datore di lavoro

 

 

Art.28 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti per la sicurezza e la salute
dei lavoratori , anche quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti allo
stress lavoro-correlato , quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravi
danza(D.lgs 151 marzo 2001) e quelli connessi alle differenze di gene
re,all’età,alla provenienza da altri Paesi.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria,dovrà comprendere sicura
mente un’analisi di numerose possibili noxae patologiche delle quali qui
di seguito si elencano i principali:

--- Rumore ex d.lgs 195/06
---Chimico ex d.lgs 25/02
---Silice ex d.lgs 1124
--- Vdt ex d.lgs 626/94
--- Polveri ex d.lgs66/00
--- Movimenti ripetitivi ex d.lgs 626/94
--- Posture incongrue ex d.lgs 626/94
--- Movimentazione manuale dei carichi ex d.lgs 626/94
--- Amianto ex d.lgs 257/06
--- Vibrazioni e scuotimenti ex d.lgs 187/05
--- Lavoro notturno ex d.lgs 532/99
--- Polveri di legno ex d.lgs 66/00
--- Biologico ex d.lgs 626/94
--- Fumi ex d.lgs 626/94
--- Campi elettromagnetici ex d.lgs 257/07
--- Assunzione alcool l.n.125/01
--- Assunzione sostanze psicotrope o stupefacenti C.U.ott/07
--- Clima e Microclima ex d.lgs 626/94
---Radiazioni ottiche artificiali
--- Sostanze cancerogene o mutagene ex d.lgs 626/94
--- Lavori in altezza
--- Atmosfere esplosive.

Senza un’attenta valutazione dei rischi non sarà possibile effettuare un’at
tenta Sorveglianza Sanitaria,che non potrà essere messa in atto in difetto
di quella.
Si ricorda che il datore di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potran
no effettuare procedure standardizzate che verranno diramate entro il
31/12/2010; fino a quella data potranno autocertificare l’effettuazione di
tale valutazione.
Anche coloro che occupano fino a 50 lavoratori potranno effettuare tale
valutazione tramite autocertificazione; queste disposizioni non potranno
essere applicate alle attività che prevedano esposizione a rischio chimico,
biologico, cancerogeni e/o mutageni,amianto e in presenza di atmosfere
esplosive, nelle centrali termo elettriche nelle aziende con oltre 200 lavo
ratori, nelle industrie estrattive con oltre 50 dipendenti e nelle strutture
di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.

 

 

Art.41 SORVEGLIANZA SANITARIA

Tra i compiti del Medico Competente vi sono quelli legati alla compila
zione di cartelle sanitarie al fine di valutare l’idoneità alle mansioni spe
cifiche .
Esistono cinque tipologie di visite :
1) visita medica preventiva che dovrà essere effettuata all’assunzione
del dipendente( e non prima).
2) Visita medica periodica
3) Visita su richiesta del lavoratore
4) Visita in occasione di cambio mansione
5) Visita di fine rapporto in caso di rischio chimico, biologico, cance
rogeno e esposizione ad amianto.
A proposito di questi rischi si rammenta che per i dipendenti esposti dovrà
essere compilato un registro specifico.

Le sanzioni previste per la mancata effettuazione di queste visite sono sta
te aumentate considerevolmente .
Si ritiene quindi indispensabile che ogni variazione di organico o di desti
nazione lavorativa venga prontamente segnalata onde evitare spiacevoli
inconvenienti.
Eventuali sanzioni a carico del medico per inadempienze causate dal dato
re di lavoro dovranno essere a carico di quest’ultimo.

Le visite mediche dovranno inoltre essere finalizzate alla verifica di assen
za di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotro
pe e stupefacenti: di questo argomento si tratterà più avanti.

 

 

ALLEGATO 3/A

La cartella sanitaria e di rischio è stata indicata in questo decreto e deve ave
re dei requisiti minimi .
La prima parte contiene dati occupazionali e anagrafici che devono essere for
niti dal datore di lavoro; questo deve inoltre firmare ogni cartella al fondo dei
dati forniti.
Per ogni dipendente quindi il datore di lavoro dovrà farci pervenire i seguenti
dati:
1) Nome e cognome
2) Sesso
3) Luogo e data di nascita
4) Codice fiscale
5) Domicilio
6) Telefono
7) Nome, indirizzo e telefono del medico curante
8) Dati dell’azienda con descrizione dell’attività
9) Datore di assunzione
10)Sede di lavoro
11) mansioni lavorative
12)fattori di rischio
13)tempo di esposizione giorni/anno

Appare quindi evidente che in assenza di questi dati la cartelle cliniche non
potranno essere completate e non si potrà emettere giudizio di idoneità.
A secondo del numero di dipendenti le cartelle cliniche potranno essere cu
stodite presso il medico competente o la struttura che lo supporta.
La cartella clinica così compilata seguirà il dipendente lungo tutta la vita
lavorativa e quindi al termine del rapporto di lavoro presso una ditta dovrà
essere consegnata al dipendente che la recapiterà alla realtà lavorativa suc
cessiva.
Le cartelle cliniche quindi dovranno essere conservate con cura e dovran
no essere adeguatamente protette da agenti esterni .
Potranno inoltre essere redatte in formato informatizzato.

 

 

ALLEGATO IV

Nella valutazione dei rischi dovranno essere considerate alcune caratteri
stiche di salubrità dei luoghi di lavoro,che andranno a costituire il cosid
detto microclima.
Andranno quindi valutate l’areazione, la temperatura, l’umidità, l’illumi
nazione naturale e artificiale.
Dovranno essere verificati la presenza e l’adeguatezza dei locali di riposo
e di refezione, le modalità di conservazione delle vivande e della sommini
strazione di bevande (vietata la presenza di vino, birra ed altre bevande
alcoliche), gli spogliatoi e gli armadi , i servizi igienico assistenziali, le
docce i gabinetti e i lavabi.
Si ricorda che sara’ obbligatorio istituire una camera di medicazione per
le seguenti tipologie di azienda:
1) aziende industriali con più di 5 dipendenti ubicate lontano da posti pub
blici permanenti di primo soccorso.
2) Attività che presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelena
mento
3) Aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti

Queste camere di medicazione oltre a contenere i presidi sanitari ( cassetta o
pacchetto di medicazione) dovranno essere convenientemente aerate e illumina
te, riscaldate nella stagione fredda e fornite di un lettino con cuscino e due co
perte di lana, di acqua per bere e per lavarsi, di sapone e asciugamani.

 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AI RISCHI DERIVANTI DALL’ASSUNZIONE
DI ALCOLICI E SOSTANZE STUPEFACENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

Riteniamo utile informarvi in merito alle recenti disposizioni legislati
ve relative all’assunzione di bevande alcoliche e stupefacenti nei luoghi
di lavoro.

La Conferenza unificata del 30/10/2007 in materia di accertamenti di
assenza di tossicodipendenza individua le mansioni che comportano ri
schi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi, anche in
riferimento ad un’assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti.
Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del
combinato disposto degli articoli 16 e 17 del D.Lgs 19 /09/1994 n.
626.
Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento delle
mansioni a rischio, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaura
to, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari
del caso .
Il medico competente provvede a verificare l’assenza di assunzione di
sostanze stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in gra
do di evidenziarne l’assunzione.
Il lavoratore risultato positivo ai tests, comportando tale positività un
giudizio di inidoneità temporanea, dovrà essere inviato ai servizio per le
tossicodipendenze (Sert) dell’asl di pertinenza.
Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal Sert evidenzino uno stato
di tossico dipendenza , il lavoratore dovrà sottoporsi ad un percorso di re
cupero, che renda possibile un successivo reinserimento nell’attività lavo
rativa a rischio.
Il datore di lavoro inoltre provvede affinchè i lavoratori che svolgano man
sioni a rischio siano sottoposti ad accertamenti sanitari periodici
( di norma annuali) .
Qualora il medico competente ravvisi la necessità che un lavoratore sia sot
toposto ad ulteriori accertamenti sanitari, invia il lavoratore al Sert.
Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all’accertamento richiesto,
il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall’espletamento delle mansioni
a rischio, fino a che non venga accertata l’assenza di tossicodipendenza.
Tale sospensione non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto
di lavoro e il lavoratore può essera adibito a mansioni diverse.

La Legge 30/03/2001 n. 125 in materia di alcool e problemi alcool correlati
dispone che per le attività lavorative che comportino un elevato rischio di in
fortuni sul lavoro o rischi per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi, è
fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superal
coliche. Tali attività sono state individuate nell’elenco fornito dalla Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano con provvedimento del 16/03/2006.
Per tali rischi dovranno essere approntati idonei protocolli sanitari atti a verifi
care l’assunzione cronica o acuta di alcolici.
In attesa di decreti attuativi ci troviamo costretti comunque ad iniziare un per
corso conoscitivo e di sorveglianza, poiché alcune solerti Asl hanno iniziato
a sanzionare aziende e medici che non hanno ancora verificato l’idoneità dei
dipendenti a rischio per questo tipo di problematiche.
In attesa pertanto di più dettagliate indicazioni da parte degli organi legislativi
tra la definizione di procedure di facile attualità e di sicura attendibilità, ritenia
mo utile come primo passaggio accertare, all’interno della Vostra unità produt
tiva, l’effettiva presenza delle mansioni a rischio ( compresi negli elenchi allegati)
e individuare il personale ad esse adibito affinchè possa al più presto essere og
getto di controlli sanitari mirati.
Si ricordi infine che l’inadempienza di tali obblighi di legge comporterà sanzioni
amministrative sia a carico del lavoratore sia a carico del datore di lavoro che
non abbia provveduto a sottoporre i lavoratori a rischio a valutazione sanitaria e
che, in caso di positività delle visite mediche, non abbia allontanato il dipendente
dalla mansione a rischio.


ATTENZIONE ! La nuova valutazione dei rischi scade il 31/12/2008.

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti: saeca@saeca.it che farà
intervenire medico competente e tecnico abilitato per affrontare le proble
matiche inerenti e conseguenti.

 

 

IL LIBRO UNICO DEL LAVORO

La legge 133/08 ha istituito il libro unico del lavoro che diventa obbligatoria
mente operativo dal 01/01/2009 con il D.M. 9/7/08 entrato in vigore il
18/08/08 e con la circolare del Ministero del lavoro del 21/8/08:

Soggetti obbligati: generalità dei datori di lavoro privati, di qualsivoglia set
tore, compresi agricoltura, spettacolo, autotrasporto e marittimi , con la sola
eccezione dei datori di lavoro domestico

Ambito applicazione: lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e conti
nuativi a progetto, co.co.co. e mini co.co.co. e associati in partecipazione

Modalità di tenuta e conservazione: elaborazione e stampa meccanografica
su fogli mobili a ciclo continuo; elaborazione e stampa a laser con autorizza
zione preventiva che per i consulenti del lavoro rimane quella già in essere
rilasciata in precedenza;
su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento
informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate

Luogo di tenuta e conservazione: sede legale dell'impresa; studio del consu
lente del lavoro; presso altri Soggetti abilitati

Oggetto della registrazione: nome e cognome; codice fiscale; qualifica e livel
lo di inquadramento contrattuale; retribuzione base; anzianità di servizio; posi
zioni assicurative e previdenziali; qualsiasi annotazione riferita a dazione in
denaro o natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro; somme erogate a ti
tolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario; calendario delle pre
senze

Termine per le annotazioni obbligatorie: entro il sedicesimo giorno successivo
a quello al quale si riferiscono le prestazioni di lavoro.

 

 

DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI

Il D.L. 93/08 prevede una minore imposta Irpef pari al 10% sulla retribuzione re
lativa alle prestazioni di lavoro straordinario eseguite dal 1/7/08 al 31/12/08 e sui
premi di produzione per i lavoratori di imprese private fino ad un massimo di
Euro 3000 se tali lavoratori non hanno superatoi 30 mila Euro nel 2007.

ATTENZIONE !

Per maggiori approfondimenti: saeca@saeca.it che farà intervenire un consulen
te del lavoro per ogni problematica inerente e conseguente.

 

 

Se avete domande o commenti su questo sito web, scrivete a saeca@saeca.it