S A E C A s.r.l.

Home page

Aggiornamenti  

 

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI (2/2004)

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI (3/2005)

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI (5/2006)

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI (3/2007)

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI (2008)

 

FISCO E CONTABILITA'
LAVORO E PREVIDENZA
Marzo 2012
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Marzo 2012

 

FISCO E CONTABILITA'

L’art. 13 del DL 214/11 ha introdotto l’IMU dal 01/01/2012
sugli immobili anche prima casa. L’aliquota sara' determinata
da ogni singolo Comune entro un minimo e massimo stabilito
dalla legge. La base imponibile dei fabbricati e' determinata
sul valore della rendita catastale + il 5% per 160 per le categorie
catastali A, C/2, C/6,C/7: per 80 per i A/10; per 140 per i B, C/3,
C/4,C/5; per 55 per i C/1; per 60 per i D; per 80 per i D/5
Le aliquote saranno del 0,4% sulla prima casa e del 0,76% sugli
altri immobili comprese le case all’estero (il cui valore sarà deter
minato dal valore di acquisto o commerciale in caso di non reperi
bilita' dell’atto di acquisto).
Per la prima casa sono previste delle detrazioni fisse e maggiora
zioni per figli a carico. Il primo versamento per l’IMU e' stabilito
entro il 16/06/2012 il secondo entro il 16/12/2012.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che fornira' il software del
nuovo redditometro entro giugno del 2012, anche se sara' appli
cato con decorrenza dal 01/01/2009 - Le voci dei cluster sono
state ampliate come di seguito elencate: automobili, minicar, ca
ravan, moto, natanti e imbarcazioni, aeromobili, mezzi di traspor
to in leasing o noleggio, intermediazioni immobiliari, collaborato
ri domestici, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, ar
redi, energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, assicurazioni
responsabilita' civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malat
tia, altro, contributi obbligatori, contributi volontari, previdenza
complementare, asili nido, scuola per l'infanzia, scuola primaria,
scuola secondaria, corsi di lingue stranere, soggiorni di studio all'estero,
corsi universitari, tutoraggio, corsi di preparazioni agli

esami, scuole di specializzazione, master, canoni di locazioni per studenti
universitari, attivita' sportive, circoli culturali, circoli ri

creativi, cavalli, abbonamenti pay tv, giochi on line, abbonamenti
eventi sportivi e culturali, viaggi organizzati, alberghi, centri benes
sere,altri servizi per la cura della persona, oggetti d'arte o antiqua
riato, gioielli e preziosi, spese veterinarie, donazioni in denaro a fa
vore di Onlus e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni
effettuate, acquisto fabbricati, terreni, natanti e imbarcazioni, azioni,
obbligazioni, conferimenti, quote di partecipazione, fondi di investimento,
derivati, certificati di depo

sito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di depo
sito vincolati, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numisma
tica. La differenza superiore al 20% tra reddito denunciato e la risultanza
del redditometro comporta l'accertamento sintetico da parte della Agenzia
delle Entrate con recupero di ulteriori impo

ste e sanzioni e interessi.

 

Il DL 138/2011 ha mutato fortemente l'art. 30 della legge del

23/12/1994 n. 724 sulla disciplina delle societa' "non operative"
o di "comodo" - Diventano infatti tali le societa' che hanno denun
ciato una perdita per tre periodi di imposta consecutivi.
Come conseguenza la legge prevede che a decorrere dal periodo
successivo a quello in corso al 17/09/2011 le società di "comodo"
paghino l'Ires al 38% dal 27,5% - La maggiorazione del 10,5% dovra'
essere applicata anche alla quota di reddito imputata per traspa
renza ad una società di capitali da una societa' di persone non operativa.

Sono escluse, invece, dall'applicazione della norma sul
le perdite sistemiche, le societa' costituite nel 2010 e 2011, per
la mancanza di un triennio di raffronto.

 

Il comma 36-sexiesdecies dell’art. 2 del DL 138/11 prevede una
Comunicazione telematica alla Agenzia delle Entrate entro il
31/03/12 in capo alle societa' e ditte individuali dei dati dei beni
mobili e immobili della ditta concessi in godimento ai soci o ai
familiari al 31/12/2011.
I dati da comunicare devono essere analitici: la targa e n. telaio
per le auto, ubicazione e i dati catastali per gli immobili, la lun
ghezza in metri della barca; la tipologia di utilizzazione del bene,
categoria del bene con data di inizio e fine, corrispettivo e relativo
valore di mercato; ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni,
anche se l’utilizzo personale del bene e' terminato nel corso del
2011.
La differenza positiva del valore di mercato tra valore di mercato e
il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni
dell’impresa generera' in capo al socio o al familiare un reddito tas
sabile, mentre in caso contrario i costi del bene concesso in godimento
diventa indetraibile per la azienda.
Pesanti le sanzioni per gli inadempienti: 30% della differenza tra il
valore di mercato e il corrispettivo annuale pattuito del bene conces
so in godimento, mentre per infedele dichiarazione fino a Euro
2065,00 -


 

LAVORO E PREVIDENZA

L’art. 12 della legge 214/11 prevede il divieto di trasferimento di denaro
contante o di libretto di deposito bancari, postali o al portatore o di titoli
al portatore in Euro o in valuta estera, effet

tuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore og
getto del trasferimento e' complessivamente pari o superiore a
Euro 1000,00 . Tali fattispecie riguardano concretamente i rilie
vi nelle scritture contabili e del libro unico come ricordate dal Dipartimento
del Tesoro con circolare n. 2 prot. N. 005154 del 16/01/12 che determinano
l’obbligo di comunicazione antirici

claggio con l’irrogazione delle sanzioni fino al 40% del valore.

Si segnala che L’Inps con Messaggio n. 441/2012 in riferimento
alle norme del collegato lavoro ha diramato agli Ispettori nuove direttive che
danno attuazione al contrasto del lavoro nero tota

le o parziale (segnare meno ore di presenza al lavoro o denuncia
re parte di paga in meno rispetto a quella elargita) o degli altri il
leciti mediante la verbalizzazione unica.
Pertanto vi saranno quattro percorsi procedurali per gli: illeciti amministrativi
  diffidabili (regolarizzazione ammessa + sanzione), illeciti amministrativi non
diffidabili (regolarizzazione non ammes

sa con sanzione), illeciti penali (regolarizzazione ammessa entro
tre mesi dalla notifica e entro trenta giorni per il pagamento del
la contribuzione evasa), adempimento spontaneo nel corso della ispezione
con sanzione.


SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

L'art. 14 del DL semplificazioni continua nella tendenza iniziata con
l'art. 30 delle legge 133/08 prevedendo la sopressione o riduzione
dei controlli sulle imprese in materia di autorizzazioni ambientali
in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita' UNI EN ISO-9001 o altra appropriata certificazione emessa, a fron
te di norme armonizzate, da un Organismo accreditato da uno Sta
to membro ai sensi del regolamento 2008/765/CE, o firmatario de
gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF-MLA).

 

Il D.lgs 81/08 prevede in capo ad ogni ditta anche individuale e senza
dipendenti la valutazione dei rischi e la documentazione ai sensi
dell'art. 90 comma 9 e dell'allegato XVII alle lettere a),c), i), mentre
se ha anche un solo dipendente anche i documenti alle lettere b), d),
e), f), g), h) oltre che nominare un medico competente per gli adempimenti
sanitari previsti dall'art. 41 del D.lgs 81/08 ed effettuare

e fare effettuare i corsi: rspp, rls, adetto antincendio, primo soccorso e
altri di legge. Agli inadempienti saranno comminate gravi sanzioni anche penali.

 

La legge di conversione del DL 216/11 prevede una proroga per l’istitu zione del
Sistri per i piccoli produttori a partire dal 30/06/2012.

 

Si segnala che i Rspp e i Rls e gli addetti all’antincendio e al primo soccorso devono  effettuare periodicamente dei corsi di aggiornamento al corso base gia' effettuato in precedenza.

 

Si segnala che tutte le ditte a prescindere dalla attivita' e dal numero di
dipendenti devono fare eseguire da Tecnico abilitato la valutazione del
l’impatto acustico in riferimento alle zonizzazioni rilevate da ogni Comune;
per gli inadempienti sono previste gravi sanzioni.


 

 

Se avete domande o commenti su questo sito web, scrivete a saeca@saeca.it