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L’art. 13 del DL 214/11 ha introdotto l’IMU dal 01/01/2012
sugli immobili anche prima casa. L’aliquota sara' determinata
da ogni singolo Comune entro un minimo e massimo stabilito
dalla legge. La base imponibile dei fabbricati e' determinata
sul valore della rendita catastale + il 5% per 160 per le categorie
catastali A, C/2, C/6,C/7: per 80 per i A/10; per 140 per i B, C/3,
C/4,C/5; per 55 per i C/1; per 60 per i D; per 80 per i D/5
Le aliquote saranno del 0,4% sulla prima casa e del 0,76% sugli
altri immobili comprese le case all’estero (il cui valore sarà deter
minato dal valore di acquisto o commerciale in caso di non reperi
bilita' dell’atto di acquisto).
Per la prima casa sono previste delle detrazioni fisse e maggiora
zioni per figli a carico. Il primo versamento per l’IMU e' stabilito
entro il 16/06/2012 il secondo entro il 16/12/2012.
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che fornira' il software del
nuovo redditometro entro giugno del 2012, anche se sara' appli
cato con decorrenza dal 01/01/2009 - Le voci dei cluster sono
state ampliate come di seguito elencate: automobili, minicar, ca
ravan, moto, natanti e imbarcazioni, aeromobili, mezzi di traspor
to in leasing o noleggio, intermediazioni immobiliari, collaborato
ri domestici, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, ar
redi, energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, assicurazioni
responsabilita' civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malat
tia, altro, contributi obbligatori, contributi volontari, previdenza
complementare, asili nido, scuola per l'infanzia, scuola primaria,
scuola secondaria, corsi di lingue stranere, soggiorni di studio all'estero, corsi universitari, tutoraggio, corsi di preparazioni agli
esami, scuole di specializzazione, master, canoni di locazioni per studenti
universitari, attivita' sportive, circoli culturali, circoli ri
creativi, cavalli, abbonamenti pay tv, giochi on line, abbonamenti
eventi sportivi e culturali, viaggi organizzati, alberghi, centri benes
sere,altri servizi per la cura della persona, oggetti d'arte o antiqua
riato, gioielli e preziosi, spese veterinarie, donazioni in denaro a fa
vore di Onlus e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni effettuate, acquisto fabbricati, terreni, natanti e imbarcazioni, azioni, obbligazioni, conferimenti, quote di partecipazione, fondi di investimento, derivati, certificati di depo
sito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di depo
sito vincolati, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numisma
tica. La differenza superiore al 20% tra reddito denunciato e la risultanza del redditometro comporta l'accertamento sintetico da parte della Agenzia delle Entrate con recupero di ulteriori impo
ste e sanzioni e interessi.
Il DL 138/2011 ha mutato fortemente l'art. 30 della legge del
23/12/1994 n. 724 sulla disciplina delle societa' "non operative"
o di "comodo" - Diventano infatti tali le societa' che hanno denun
ciato una perdita per tre periodi di imposta consecutivi.
Come conseguenza la legge prevede che a decorrere dal periodo
successivo a quello in corso al 17/09/2011 le società di "comodo"
paghino l'Ires al 38% dal 27,5% - La maggiorazione del 10,5% dovra'
essere applicata anche alla quota di reddito imputata per traspa
renza ad una società di capitali da una societa' di persone non operativa.
Sono escluse, invece, dall'applicazione della norma sul
le perdite sistemiche, le societa' costituite nel 2010 e 2011, per
la mancanza di un triennio di raffronto.
Il comma 36-sexiesdecies dell’art. 2 del DL 138/11 prevede una
Comunicazione telematica alla Agenzia delle Entrate entro il
31/03/12 in capo alle societa' e ditte individuali dei dati dei beni
mobili e immobili della ditta concessi in godimento ai soci o ai
familiari al 31/12/2011.
I dati da comunicare devono essere analitici: la targa e n. telaio
per le auto, ubicazione e i dati catastali per gli immobili, la lun
ghezza in metri della barca; la tipologia di utilizzazione del bene,
categoria del bene con data di inizio e fine, corrispettivo e relativo
valore di mercato; ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni,
anche se l’utilizzo personale del bene e' terminato nel corso del
2011.
La differenza positiva del valore di mercato tra valore di mercato e
il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni
dell’impresa generera' in capo al socio o al familiare un reddito tas
sabile, mentre in caso contrario i costi del bene concesso in godimento
diventa indetraibile per la azienda.
Pesanti le sanzioni per gli inadempienti: 30% della differenza tra il
valore di mercato e il corrispettivo annuale pattuito del bene conces
so in godimento, mentre per infedele dichiarazione fino a Euro
2065,00 -
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